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Documento MIT · DG affari legali, societari e contratti pubblici

Linee guida sulla revisione dei prezzi «ordinaria»

Orientamenti interpretativi e indicazioni operative per la corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. «ordinaria» negli appalti di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici e dell'Allegato II.2-bis.

In sintesi

Il decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha introdotto all'art. 60, comma 2-bis del Codice una clausola di revisione prezzi «ordinaria» a struttura aperta, che affida alla stazione appaltante la definizione di tempi, modi e contenuti dell'indicizzazione. Per i contratti di durata, prevederla rappresenta una best practice raccomandata per preservare l'equilibrio contrattuale ex art. 9.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La revisione dei prezzi garantisce la stabilità dell'assetto sinallagmatico lungo l'intera fase esecutiva, evitando la progressiva erosione del corrispettivo per effetto delle oscillazioni di mercato. Trova fondamento nel principio del risultato (art. 1), nel principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9) e nel principio di fiducia (art. 2) del Codice.

L'articolo 60 novellato offre alle stazioni appaltanti due strumenti complementari — non alternativi — che operano su piani diversi: la revisione ordinaria governa l'impatto del decorso del tempo, quella straordinaria fronteggia scostamenti eccezionali. L'istituto non elimina il fisiologico «rischio d'impresa» e ha funzione riequilibratrice, non meramente compensativa. Va letto in modo sinergico con l'art. 120 (modifica dei contratti in esecuzione) e, come clausola di chiusura, con l'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.2-bis (risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta).

I.1 · La revisione prezzi nei contratti di durata

L'istituto trova il proprio terreno applicativo nei contratti di durata, caratterizzati da prestazioni continuative, periodiche o ripetute nel tempo, in cui il decorso temporale incide direttamente sulla struttura economica del sinallagma. A titolo esemplificativo:

  • servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione e facility management;
  • servizi ICT, lavanolo e sterilizzazione dello strumentario chirurgico;
  • servizi sociali e altre prestazioni esposte alle oscillazioni dei fattori produttivi.

La previsione della revisione nei contratti di durata costituisce un presidio essenziale di programmazione finanziaria: consente di distinguere ex ante gli oneri riconducibili all'ordinaria dinamica inflattiva da quelli eccezionali, determinando con maggiore realismo la base d'asta ed evitando gare deserte.

I.2 · Revisione ordinaria e straordinaria a confronto

L'articolo 60 prevede una duplice articolazione dell'istituto revisionale per servizi e forniture, finalizzata a preservare l'equilibrio contrattuale senza neutralizzare la componente fisiologica dell'alea.

Profilo Revisione straordinaria Revisione ordinaria
Fonte art. 60, comma 1 e comma 2, lett. b) art. 60, comma 2-bis
Presupposto variazioni anomale e imprevedibili dei costi dinamiche di mercato prevedibili e programmabili
Attivazione automatica oltre la soglia del 5%, anche senza istanza di parte indicizzazione periodica programmata in contratto
Riconoscimento 80% dell'eccedenza oltre soglia adeguamento all'indice convenzionalmente individuato
Natura obbligatoria, parametrata per legge facoltativa ma fortemente raccomandata

L'inserimento della clausola ordinaria non fa venir meno l'obbligo di applicare quella straordinaria. Per evitare duplicazioni, gli incrementi riconosciuti in via ordinaria non concorrono al raggiungimento della soglia di attivazione della revisione straordinaria (meccanismo di salvaguardia, art. 60, comma 2-bis, secondo periodo). Gli oneri di entrambe gravano, in ordine di priorità, su imprevisti del quadro economico (fino al 50%), ribassi d'asta non vincolati ed economie da interventi conclusi.

I.3 · La clausola ordinaria: inserimento e operatività

La natura facoltativa dell'istituto non equivale a discrezionalità illimitata. La stazione appaltante deve verificare preventivamente l'andamento tendenziale dei costi e, ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater, fare riferimento all'Allegato II.2-bis per l'individuazione degli indici e delle modalità di corresponsione. Eventuali scostamenti dagli indici dell'Allegato vanno motivati fin dai documenti iniziali di gara (art. 11, comma 5). L'operatività si articola in due fasi:

Fase 1

Affidamento

Fin dai documenti iniziali di gara si prevede, con clausole chiare, precise e inequivoche, che il contratto è supportato da meccanismi di indicizzazione ex art. 60, comma 2-bis. Il richiamo va esteso ai subappaltatori (art. 119, comma 2-bis) e supportato dall'accantonamento delle relative somme nel quadro economico.

Fase 2

Sottoscrizione del contratto

È rinviata al contratto la puntuale individuazione dell'indice o del sistema ponderato di indici applicabile, in coerenza con l'art. 11 dell'Allegato II.2-bis. Per maggiore certezza, indice e pesi possono essere già definiti in fase di affidamento.

Le clausole revisionali ordinarie disciplinate nel contratto devono indicare:

  1. Dies a quo — il calcolo della variazione decorre dal mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione (art. 12, comma 1, Allegato II.2-bis).
  2. Periodicità della revisione — frequenza scelta dalla S.A. e indicata nel bando, preferibilmente allineata all'aggiornamento dell'indice ISTAT di riferimento e comunque con cadenza almeno annuale.
  3. Divieto di computo — gli incrementi riconosciuti in via ordinaria non rilevano ai fini dell'attivazione della revisione straordinaria, per evitare doppia remunerazione.
  4. Obbligo di traslazione ai subappaltatori — gli adeguamenti vanno trasferiti in proporzione alle prestazioni eseguite (art. 119, comma 2-bis); l'omesso riversamento legittima la sospensione dei pagamenti.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Per i contratti in corso resta opportuna l'adozione di meccanismi riequilibrativi, nei limiti di copertura del contratto in esecuzione.

Parte II · Indici per settore

All'esito del confronto avviato da luglio 2025 tra il MIT e la Consulta dei Servizi, si forniscono indicazioni operative sugli indici da utilizzare per la revisione ordinaria in alcuni settori particolarmente esposti a fluttuazioni. Per i servizi ad alta intensità di manodopera si privilegia l'indice del costo del lavoro; negli altri casi un indice composito ponderato.

Settore Indice proposto
Pulizia e disinfestazione Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 812
Vigilanza e sicurezza Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 80
Assistenza sociale con alloggio Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 87
Assistenza sociale senza alloggio Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 88
Lavanolo Composito: 0,40 retrib. ATECO 9601 + 0,60 NIC generale
Sterilizzazione strumentario Composito: 0,40 retrib. ATECO 9601 + 0,60 NIC generale
Ristorazione collettiva Composito: 0,45 retrib. ATECO 562 + 0,45 NIC alimentari + 0,10 NIC generale

Per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel determinare il peso dell'indice la S.A. prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera indicato negli atti di gara. La struttura dell'indice composito di riferimento è:

IR = wmanodopera × I₁ + wcosti vari × I₂ ( + wmaterie prime × I₃ )

Conclusioni · Misure operative per le stazioni appaltanti

La clausola di revisione ordinaria è oggi un elemento essenziale dei contratti pubblici: non garantisce un indifferenziato incremento dei corrispettivi, ma assicura la sostenibilità del rapporto nel tempo lungo l'intera filiera, tutelando anche micro, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare le seguenti misure:

1

Predisposizione delle clausole contrattuali
  • Inserire nei documenti di gara clausole conformi all'art. 60, comma 2-bis e all'Allegato II.2-bis, con modalità di calcolo e attivazione chiare.
  • Specificare che gli indici applicabili sono individuati dalle parti in sede di stipula.
  • Prevedere l'obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori.

2

Verifica e condizionamento dei pagamenti

  • Subordinare il pagamento di SAL e saldo alla prova del riversamento degli adeguamenti ai subappaltatori.
  • Qualificare l'inosservanza come grave inadempimento, idoneo a sospendere i pagamenti o risolvere il contratto.

3

Monitoraggio e trasparenza

  • Istituire sistemi di monitoraggio interno, anche tramite piattaforme digitali, lungo la filiera.
  • Pubblicare criteri e meccanismi adottati, garantendo tracciabilità e controllabilità.

4

Prevenzione del contenzioso

  • Curare un'istruttoria accurata e tempestiva nella determinazione degli importi.
  • Attivare canali di interlocuzione preventiva con gli operatori economici.
Data di pubblicazione: 17/06/2026
Data di ultima modifica: 17/06/2026